

La legge n.145/2018 ha previsto per i contribuenti (solo persone fisiche) che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica la possibilità di estinguere i debiti dovuti all’Agente della Riscossione con delle aliquote agevolate, stralciando il resto dell’importo dovuto.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il provvedimento e come aderirvi.
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1. In cosa consiste
La legge n. 145/2018 ha previsto un provvedimento che permette di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
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2. Chi può aderire
Possono aderire solo persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica e che hanno un ISEE non superiore a 20.000 euro.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, purché sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
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3. Scadenza della presentazione della domanda
La domanda va presentata entro il 30/04/2019 e il modello per la domanda è disponibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
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4. A quale tipologia di debiti si riferisce
Rientrano all’interno del provvedimento le seguenti tipologie di debiti:
- Omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- Omessi versamenti derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
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5. Periodo di riferimento
Riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
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6. Come versare
Chi decide di aderire può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
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7. In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione per lo stralcio del debito prevede tre livelli di aliquote in base al valore dell’ISEE del contribuente:
- Chi ha un ISEE fino a 8500 euro, paga il 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Chi ha un ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, paga il 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Chi ha un ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro, paga il 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Chi ha un ISEE superiore a 20.000 euro non può aderire al saldo e stralcio ma può comunque fare richiesta per le agevolazioni previste dalla Rottamazione-Ter.
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8. Casi particolari
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda?
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9. Accoglimento
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- Il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
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10. Diniego
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
Richiedi una consulenza al nostro studio per valutare se la vostra situazione debitoria, qualora presente, possa essere risolta con il provvedimento del saldo e stralcio e procedere con l’inoltro della domanda all’Agenzia delle Entrate.
Dott.ssa Cinzia Cerbino

